30th giu 2014

Cassazione civile Sez. I, n. 1527 del 23-01-2013
Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione dell”Aja del 25 ottobre 1980) in tema di sottrazione internazionale di minori, l’accertamento circa il grado di maturità del minore ovvero l’assenza di condizioni che gli evitino traumi è rimesso al giudice di merito, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1994, n. 64, che è tenuto a valutare, anche in ragione del carattere urgente e ripristinatorio della procedura, se sia opportuna, per il grado di discernimento raggiunto, la sua audizione; ne consegue che nessuna violazione del diritto di difesa del minore è ravvisabile nella statuita inopportunità della sua audizione, giustificata in ragione della sua tenera età (nella specie quattro anni) e della esposizione a forti pressioni, restando comunque garantito, in via indiretta, tale diritto attraverso le osservazioni del servizio sociale. (Rigetta, Trib. Minorenni Milano, 23/12/2011)

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